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Nonostante abbiano la stessa formazione, la differenza tra agente monomandatario, agente in esclusiva e plurimandatario è relativa a finalità operative e legislative molto definite.
Quando si ricerca un agente di vendita, spesso ci si imbatte nella distinzione tra agenti monomandatari e plurimandatari. Prima di stabilire la volontà di lavorare con un agente monomandatario, è necessario non confondere questa figura con quella dell’agente in esclusiva.
Perché ci si trova sempre a fare confusione? I concetti di monomandato ed esclusiva vengono erroneamente considerati come sinonimi. Non è esattamente così.
Il concetto monomandato ha finalità diverse a livello pratico e legislativo rispetto a quello di esclusiva, pur prevedendo una simile formazione per gli agenti di commercio.
Definizione di agente monomandatario
Per poter chiarire la differenza occorre fornire una prima definizione dei due concetti e delle due figure professionali di agente di vendita.
L’ agente monomandatario
Il concetto di monomandato è previsto esclusivamente dagli Accordi Economici Collettivi (i cosiddetti AEC), secondo cui è agente monomandatario il professionista che si obbliga a prestare la propria attività in favore di un’unica preponente.
L’ agente in esclusiva
L’esclusiva in favore della preponente, invece, è prevista anche dal Codice Civile. Implica per l’agente commerciale il divieto di assumere incarichi per conto di imprese in concorrenza con la stessa preponente e nella zona contrattualmente assegnata.
Distinzione tra attività di vendita monomandato ed esclusiva
Con la definizione data sopra, risulta evidente la differenza tra vendita esclusiva e monomandato. Soprattutto considerando che:
- la clausola di vendita monomandato impedisce all’agente monomandatario di assumere incarichi per qualunque altra preponente. Anche quelle che trattano prodotti non in concorrenza;
- la clausola di vendita in esclusiva impedisce all’agente di assumere, nella zona contrattualmente assegnata, incarichi da parte di preponenti che trattano prodotti in concorrenza.
Di conseguenza l’agente può assumere nella sua zona incarichi da parte di aziende preponenti che trattano prodotti o servizi non in concorrenza. A maggior ragione se si tratta di incarichi di vendita plurimandato.
Cosa comporta la clausola di monomandato
La finalità della clausola di monomandato è di far sì che l’agente impieghi le proprie energie unicamente per la promozione dei prodotti o dei servizi della preponente.
Pertanto, in presenza di una clausola di vendita monomandato l’agente deve operare per un’unica preponente. A prescindere dal tipo di prodotti o servizi e dalla zona di riferimento.
Cosa comporta la clausola di esclusiva
La finalità della clausola di esclusiva è quella di evitare che l’agente svolga in una determinata zona attività promozionale per prodotti o servizi in concorrenza.
In presenza di una clausola di esclusiva in favore della preponente e in regime di plurimandato, l’agente può assumere incarichi nella stessa zona di riferimento da parte di preponenti, che trattano prodotti o servizi non in concorrenza.
Qual è la differenza tra agente monomandatario e plurimandatario
Nella ricerca di agenti plurimandatari l’azienda ricerca una collaborazione con agenti che rappresentano i propri prodotti o servizi in una o più zone. Senza rapporti commerciali in termini di rappresentanza esclusiva.
A differenza dell’agente monomandatario, l’agente plurimandatario può promuovere diverse aziende contemporaneamente. Gestendo clienti e prodotti in una modalità completamente autonoma rispetto agli agenti monomandatari.
Agente monomandatario | è a totale disposizione dell’azienda mandante, con stabile organizzazione, zona di competenza, un programma di incentivi. |
Agente plurimandatario | è il professionista commerciale che rappresenta in una o più zone più aziende anche con prodotti diversi. |
È bene ricordare le differenze tra monomandato ed esclusiva. Così come le possibilità di plurimandato – per operare al meglio nel proprio territorio come agente di commercio – nel rispetto delle normative relative ad ogni tipologia di contratto.
Vantaggi e svantaggi dell’agente monomandatario
L’agente monomandatario ha diritto a un diverso trattamento previdenziale attraverso il FIRR (Fondo Integrativo Rappresentanti) della Fondazione ENASARCO, oltre ad una indennità per cessazione di rapporto, patto di non concorrenza, indennità di clientela.
Anche dal punto di vista dell’azienda che ricerca agenti, la proposta di collaborazione in monomandato oppure esclusiva può portare dei vantaggi o degli svantaggi da valutare attentamente in base a:
- provvigioni
- mercato
- prodotti e servizi interessati.
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